Dal 1° gennaio 2020, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’art. 1, commi 738-783 ha abolito la IUC nelle componenti IMU e TASI e ha disciplinato la "nuova IMU".
Presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati.
L’imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
Scadenze
I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, da versare:
- Acconto (o soluzione unica): 16 giugno;
- Saldo: 16 dicembre.
Dichiarazione e modalità di versamento
Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio dell'anno corrente la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a euro 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L’importo annuo minimo del versamento è fissato in euro 2,00 e tale limite non è in ogni caso da intendersi come franchigia.
Il versamento dell'IMU deve avvenire tramite la compilazione del modello F24, che è reperibile presso gli sportelli bancari e postali o può essere scaricato e stampato dal sito dell'Agenzia delle Entrate.